Spese giudiziali civili - Spese sostenute per consulenza tecnica di parte - Condanna del soccombente alla rifusione - Liquidazione officiosa - Sussistenza - Differenze con la consulenza di parte stragiudiziale - Ragioni.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: M. Rossetti
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite civili, risolvendo un contrasto insorto all’interno della giurisprudenza della Corte, hanno affermato il principio secondo cui la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c., sicchè la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto.
Al contempo, le Sezioni Unite hanno precisato che tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d’ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.
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