Fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttive dello schema ABI - Rilascio delle clausole al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005 - Accertamento della nullità derivante da intese restrittive della concorrenza - Dovere di valutazione del giudice - Sussistenza - Rilevanza dell’accertamento amministrativo di cui al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 - Condizioni.
Fideiussione - Clausola di esenzione dai termini previsti dall’art. 1957 c.c. - Nullità in quanto oggetto d’intese o pratiche concordate, indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante - Compresente clausola di “pagamento a prima richiesta” - Decadenza - Istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini di cui all’art. 1957 c.c. - Rilevanza - Condizioni.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: P. Porreca
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili sono state chiamate, su richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Siracusa, a risolvere le seguenti questioni di diritto:
«1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza.
2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza.
3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».
In relazione ai primi due quesiti, le Sezioni unite, nell’enunciare il principio di diritto ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., hanno affermato che:
“«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri»”.
Relativamente al terzo quesito, la S.C. ha affermato che:
“«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante»”.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy