Giudizio di accertamento dell'obbligo di un terzo - Artt. 548 e 549 c.p.c., nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. con l. n. 162 del 2014) e dal d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. con l. n. 132 del 2015), applicabili ratione temporis - Oggetto - Accertamento incidentale dell’obbligo del terzo - Conseguenze – Dichiarazione resa dall’Amministrazione finanziaria quale terza pignorata - Giurisdizione tributaria - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Giudicepietro
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, in relazione ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., avente ad oggetto la contestazione della dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria nella procedura esecutiva relativa al pignoramento di un credito d'imposta della contribuente esecutata, hanno sottoposto a revisione l’orientamento, risalente a Sez. U, n. 3773 del 2014 (Rv. 629606-01), secondo il quale detta controversia spetta al giudice tributario - in quanto relativa all’accertamento di un rapporto di natura tributaria e dovendo ascriversi, alla dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria terzo pignorato, l’espressione del potere impositivo ad essa spettante - alla luce delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. con l. n. 162 del 2014) e dal d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. con l. n. 132 del 2015), applicabili ratione temporis.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che “il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo” e che a “seguito della riforma dell’art. 549 c.p.c., la contestazione sulla dichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo”.
Le Sezioni unite, hanno, dunque, affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur quando esso abbia ad oggetto un credito di natura tributaria, in quanto, pur conservando la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria “la natura di atto espressivo del potere impositivo che può essere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge”, l'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, contenuto nella sentenza che conclude il giudizio, non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendo un’efficacia limitata alla fase esecutiva.
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