La Sezione Prima civile, in tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., ha affermato che la competenza territoriale va individuata in capo al giudice civile di grado d’appello del medesimo ufficio giudiziario ove è stato celebrato il processo penale. La Corte ha, infatti, osservato che il “silenzio” dell’art. 622 c.p.c. in ordine alla competenza per territorio è meramente apparente, in quanto la norma “la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore”.
La Sezione Prima ha, poi, escluso sia che la Corte di cassazione in sede penale abbia un potere discrezionale in merito alla designazione del giudice civile di rinvio territorialmente competente, sia che l’azione civile possa essere radicata, a scelta dell’attore, dinanzi a una pluralità di fori concorrenti e ha affermato, dunque, che territorialmente competente per il giudizio di rinvio è esclusivamente e inderogabilmente “il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata”, ossia la corte d’appello (o il tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza cassata.
La Corte ha, infine, affermato che, allorquando, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili, “la parte abbia tempestivamente notificato e depositato l’atto di riassunzione, manifestando positivamente la persistente volontà di coltivare la pretesa, l’errore sull’ufficio territorialmente competente, non specificamente individuato nella sentenza di annullamento della Cassazione penale, non può determinare la caducazione dell’attività processuale e l’estinzione del processo. In tale ipotesi opera il principio di conservazione degli atti, che si attua mediante la declaratoria di incompetenza e l’assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente, secondo il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 cod. proc. civ.”
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