Previdenza complementare - Datore di lavoro insolvente - Contributi non versati - Natura retributiva e spettanza del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. - Distinzione - Contributi a carico del dipendente - Spettanza - Contributi a carico del datore - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: F. Amendola
L’esito in sintesi
La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22066/2025, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il decreto, emesso su reclamo ex art. 98 l. fall., con il quale era stato ammesso in via esclusivamente chirografaria il credito vantato dall’ente territoriale, cui spetta la riscossione delle somme destinate al Fondo di previdenza complementare PREVEDI - non corrisposte dal datore di lavoro poi fallito - hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro”.
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