Trattamento di fine rapporto - Istituzione del Fondo di tesoreria ad opera dell’art. 1, commi 755 e ss. della legge n. 296 del 2006 - Retribuzione differita - Conseguenze - Legittimazione attiva del lavoratore ad insinuarsi allo stato passivo del datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale - Sussistenza - Legittimazione passiva del datore di lavoro insolvente - Sussistenza.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: C. Ponterio
L’esito in sintesi
La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 10082 del 2025 per il contrasto creatosi all’interno della stessa sezione, nell’ambito di un giudizio proposto dall’INPS ed avente ad oggetto la decisione con la quale il Fondo di garanzia era stato condannato a corrispondere al lavoratore una quota del TFR non versata dal datore di lavoro, successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.”.
Le S.U. hanno altresì stabilito, in motivazione, che nel caso di inadempimento all’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006, a far tempo dal 1° gennaio 2007, da parte dei datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, il lavoratore può - dopo aver ottenuto l’ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel frattempo fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale - rivolgersi al Fondo di garanzia, al fine di ottenere da quest’ultimo il soddisfacimento sostitutivo del proprio credito.
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