124. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
141. SOCIETA’.
Forniture richieste dall’amministratore giudiziario di società sottoposta a sequestro di prevenzione - Successiva confisca - Richiesta di pagamento del prezzo delle merci fornite - Legittimazione passiva - Individuazione in capo all’erario - Condizioni - Poteri dell’amministratore giudiziario - Necessità di autorizzazione - Limiti.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Tatangelo.
L’esito in sintesi
La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa dalla Sezione Terza con ordinanza interlocutoria n. 20991 del 2024, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “La legittimazione passiva per le obbligazioni contratte nel corso del sequestro di prevenzione antimafia che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la totalità delle quote di partecipazione e tutti i beni del patrimonio di una società di capitali, dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario abbia contrattato con i terzi, qualità oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito:
a) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di «custode e/o amministratore giudiziario dei beni aziendali», per le relative obbligazioni saranno passivamente legittimati e ne risponderanno, rispettivamente, l’erario (nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge) ovvero la società originariamente titolare dei beni stessi, con il suo intero patrimonio, a seconda che, rispettivamente, intervenga la confisca o la revoca del sequestro, salva la possibilità di anticipazioni a carico dell’erario;
b) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di «amministratore (di diritto o di fatto) e legale rappresentante della società», per le relative obbligazioni sarà legittimata passivamente e ne risponderà la sola società, con il suo patrimonio, esclusa la legittimazione sostanziale passiva e la responsabilità dell’erario”.
Le S.U. hanno altresì affermato, con riguardo ai poteri gestori spettanti all’amministratore giudiziario che prosegue l’attività d’impresa della società sottoposta a sequestro di prevenzione, che “l’amministratore giudiziario di beni aziendali autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa con i beni aziendali sequestrati, sottratti alla disponibilità della società che ne è titolare, può – senz’altra specifica autorizzazione – assumere obbligazioni, a tal fine, solo se disponga delle risorse necessarie al loro pagamento; in caso contrario, se vi sia la necessità di anticipazioni a carico dell’erario (perché la spesa o l’assunzione dell’obbligazione si prospetta comunque necessaria o utile ai fini della redditizia gestione dei beni sequestrati, ma non vi è la immediata liquidità per farvi fronte), deve chiedere una ulteriore specifica autorizzazione al giudice che ha disposto e/o che gestisce il sequestro, e il giudice deve valutare l’opportunità di concedere o meno siffatta autorizzazione, in considerazione delle concrete ragionevoli prospettive di una effettiva gestione positiva ed “utile” dell’azienda sequestrata”.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy