Pensione anticipata "quota cento" - Divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo - Violazione - Conseguenze - Perdita totale del trattamento pensionistico - Esclusione - Riduzione corrispondente al guadagno percepito nel periodo - Sussistenza.
Presidente: L. Esposito
Relatore: G. Marchese
L’esito in sintesi
In tema di pensionamento anticipato, la Sezione Lavoro, ha affermato che il divieto di cumulo, previsto dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, tra la cd. “pensione quota cento” e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, del trattamento pensionistico e del reddito derivante dal lavoro, e che la violazione di tale divieto determina “la contrazione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, riferito cioè all’intero arco temporale preso in considerazione dalla norma, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa, a prescindere dalla specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa; la pensione è diminuita in misura pari all’ammontare del reddito da lavoro percepito nell’intero periodo”.
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