Ordinanza interlocutoria Numero: 27417, del 21/10/2026
Ordinanza interlocutoria | Materia: Processo civile
Oggetto
Revocazione - Pronunce della Corte di cassazione - Decisione della causa nel merito - Correzione della motivazione - Limiti dell'intervento correttivo - Questione rilevata di ufficio - Ammissibilità della revocazione.
Presidente: A. Scarpa
Relatore: C. Trapuzzano
L’esito in sintesi
La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione che si presenta di massima di particolare importanza relativa a se:
A) allorché l'art. 391-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c. evoca “il provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito”, ai fini di delimitare l'ambito applicativo degli “altri casi di revocazione”, esso si riferisca alla sola ipotesi regolata dall'art. 384, comma 2, c.p.c. di cassazione con decisione della causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, oppure includa anche l'ipotesi declinata dall'art. 384, ultimo comma, c.p.c. di correzione della motivazione, ove la sentenza impugnata sia erroneamente motivata in diritto, ma il dispositivo sia conforme al diritto;
B) ove si ritenga che la correzione della motivazione non implichi una decisione nel merito, sia però passibile di revocazione, ai sensi dell'art. 391-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la pronuncia della Corte di cassazione che abbia esorbitato dai limiti dell'intervento correttivo, anziché disporre la cassazione con decisione nel merito, o che abbia altrimenti rigettato il ricorso, ponendo a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, senza, in ogni caso, disporre la cassazione con decisione nel merito.
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