Ordinanza interlocutoria Numero: 27546, del 22/10/2026
Ordinanza interlocutoria | Materia: Fallimento
Oggetto
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Cram down forzoso - Art. 180 l. fall. - Direttiva UE 1023/2019 - Rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE.
Presidente: M. Ferro
Relatore: L. D’Orazio
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile ha disposto il rinvio, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione del diritto dell’Unione europea in punto di esatta individuazione dell’accesso alla ristrutturazione preventiva degli imprenditori in difficoltà finanziaria, nonostante il voto espresso negativo dei creditori pubblici e in particolare in relazione alle seguenti questioni:
«se gli artt. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 23 della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, dove consentono al debitore l’accesso ai quadri di ristrutturazione in caso di insolvenza superabile o regolabile con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, ostino all’applicazione di una disciplina di diritto interno costituita dagli artt.160, 161, 177 e 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) interpretata nel senso che: a) il debitore può anche aver dato causa all’insolvenza deliberatamente e preordinatamente; b) l’omologazione del concordato è obbligatoriamente pronunciata dall’autorità giudiziaria in caso di voto negativo espresso manifestato nel giudizio dal creditore pubblico (Fisco), quando il relativo credito, ammesso al voto, sia determinante per il raggiungimento della maggioranza di approvazione, nonostante il creditore stesso si opponga all’omologazione ed essendo sufficiente per la stessa il superamento del solo giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare»;
«se la previsione dell’approvazione forzosa della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell’art.180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonostante il voto negativo espresso del creditore pubblico (Fisco) e purché esso sia determinante, restando sufficiente la sola convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione fallimentare, sia compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato relativi alle “imprese in difficoltà”, per quanto consentito dall’art. 107, comma 1 e comma 3 lett. c) del TFUE, come definito dagli OASR (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - Comunicazione della Commissione - 2014/C 249/01)».
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