Inibitoria collettiva - Impugnabilità del provvedimento di inibitoria con effetti potenzialmente irreversibili adottato in sede di reclamo dalla Corte d’appello - Ammissibilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Presenza di amianto ed emissioni di polveri sottili - Principi di precauzione e proporzionalità.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: P. Vella
L’esito in sintesi
La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sul ricorso proposto dalle società di gestione del più importante sito siderurgico italiano, nei confronti del provvedimento di inibitoria adottato in sede di reclamo dalla Corte d’appello di Milano, hanno in primo luogo affermato il seguente principio di diritto:
“Il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo, accoglie con effetti irreversibili una domanda di inibitoria collettiva proposta ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto provvedimento decisorio su diritti, non soggetto a reclamo e modificabile o revocabile soltanto per fatti sopravvenuti”.
Dopo aver superato detta questione pregiudiziale, le S.U. hanno altresì stabilito la procedibilità dell’azione inibitoria prevista dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c. nei confronti di imprese che si trovino in amministrazione straordinaria ed affermato la giurisdizione ordinaria in materia, posta l’attribuzione dell’azione esperita alla cognizione del Tribunale - Sezione specializzata per le imprese ed un petitum sostanziale che non è riconducibile all’annullamento dell’ AIA 2025 (autorizzazione integrata ambientale), che viene piuttosto in rilievo in via incidentale rispetto all’inibizione della condotta pregiudizievole alla salute di una collettività di cittadini.
Sulla scorta di tali premesse, infine, le S.U. hanno respinto o ritenuto inammissibili tutti i restanti motivi di ricorso (concernenti sia l’accertata presenza nello stabilimento di amianto che l’emissione di polveri sottili nell’aria), rilevando che l’inibitoria concessa si pone in linea con il principio di precauzione che discende dall’applicazione dell’art. 8, par. 2 della Direttiva IED (Direttiva 2010/75/UE), come interpretata dal Corte di giustizia UE con sentenza del 25 giugno 2024, in causa C-626/22, e non lede il principio di proporzionalità, anche alla luce dell’annoso protrarsi della vicenda e della natura primaria del diritto soggettivo tutelato.
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