Responsabilità dello Stato - Personale delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale - Disciplina nazionale in tema di orario massimo di lavoro settimanale e riposo giornaliero - Violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: E. Campese
L’esito in sintesi
La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, nonché di latente contrasto intersezionale, rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 30777 del 2025, nell’ambito di un giudizio volto a far valere la responsabilità dello Stato per inadempimento all’obbligo di adeguare l’ordinamento interno a quello unionale, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di personale delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, le norme di cui agli artt. 3, comma 85, della l. n. 244 del 2007 e 41, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - vigenti fino all’abrogazione sancitane dall’art. 14 della l. n. 161 del 2014 - nel disporre l'esclusione, rispettivamente, del personale del ruolo sanitario e del personale delle aree dirigenziali del Servizio suddetto dal campo di applicazione degli artt. 4 (durata massima dell'orario settimanale) e 7 (riposo giornaliero) del d.lgs. n. 66 del 2003, non integravano, di per sé, una violazione, grave e manifesta, del diritto dell’Unione (in part. artt. 3 e 6, lett. b, della Direttiva n. 88 del 2003 e art. 6, punto 2, della Direttiva n. 104 del 1993), idonea a fondare la responsabilità dello Stato membro, restando ferma la diversa eventuale responsabilità del datore di lavoro, secondo le regole interne, per il concreto superamento dei limiti legali o contrattuali dell’orario o per la mancata fruizione dei riposi”.
Sulla scorta di detto principio, le S.U. hanno respinto i ricorsi proposto da alcuni medici del Servizio Sanitario Nazionale.
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