Ricorso incidentale della parte integralmente vittoriosa - Questione di giurisdizione - Natura condizionata de jure - Ordine di trattazione delle questioni - Magistrato onorario - Petitum sostanziale relativo al diritto soggettivo al trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore comparabile secondo le direttive unionali ed al risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: C. Ponterio
L’esito in sintesi
La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulle due questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 2074 del 2026, nell’ambito di un giudizio nel quale un giudice onorario ha domandato il riconoscimento del trattamento retributivo spettante al magistrato ordinario con analoghe funzioni, nonché il risarcimento del danno per illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, che investa questioni di giurisdizione oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, ha natura di ricorso incidentale condizionato de jure nei soli casi in cui, sulla base di una delibazione prima face, il ricorso principale risulti inammissibile o manifestamente infondato; al di fuori di questa ipotesi, la Corte di Cassazione deve esaminare la questione di giurisdizione, oggetto del ricorso incidentale, secondo l'ordine logico delle questioni e quindi far precedere a qualsiasi decisione sul merito la individuazione del giudice avente potestas judicandi”.
Tanto chiarito, le S.U. hanno affrontato la seconda questione sottoposta con ordinanza interlocutoria, stabilendo che il petitum sostanziale della pretesa fatta valere del giudice onorario comprende: “a) l’accertamento del diritto soggettivo al trattamento economico riconosciuto dall'ordinamento nazionale al lavoratore comparabile quale diretta conseguenza della applicazione delle direttive 1997/81/CE e 1999/70/CE; b) il risarcimento del danno conseguente all'illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE”. Pertanto, richiamando l’orientamento già espresso da Cass., Sez. L., n. 12488 del 2025, le S.U. hanno affermato la giurisdizione ordinaria e rimesso alla Sezione lavoro per la decisione del ricorso.
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