Diritto di abitazione e uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Coniuge separato senza addebito - Spettanza - Sussistenza - Eccezioni - Abbandono della casa o perdita di collegamento con l’originaria destinazione familiare.
Presidente: A. Giusti
Relatore: G. Tedesco
L’esito in sintesi
Con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Sezione Seconda civile ha affermato il seguente principio:
«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare».
Con tale principio si è inteso superare il precedente orientamento (Sez. 2, n. 15277 del 2019, Rv. 654226-01; Sez. 2, n. 13407 del 2014, Rv. 631146-01) secondo cui il riconoscimento degli indicati diritti è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.
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