Ordinanza interlocutoria Numero: 20476, del 17/07/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Processo civile
Oggetto
Opposizione a decreto ingiuntivo - Possibilità per l’opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente, ma a fronte di mere eccezioni - Mutamento della domanda di adempimento in domanda di arricchimento senza causa e/o in richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale - Conseguenze - Questioni di massima di particolare importanza.
Presidente: A. Valitutti
Relatore: G. Mercolino
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la remunerazione di prestazioni sanitarie, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute sino ad ora non espressamente affrontate e suscettibili di porsi in un numero rilevante di casi: a) se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy