Ordinanza interlocutoria Numero: 20616, del 17/07/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Comunità Europea
Oggetto
Contributi comunitari all’agricoltura (PAC)
- Art. 33, par. 3, del Regolamento CE n. 1782 del 2003 e art. 15 del Regolamento CE n. 795 del 2004 - Definizione di “scissione” - Interpretazione - Richiesta di assegnazione dei titoli PAC - Riduzione “medio tempore” della superficie coltivata e degli ettari ammissibili - Rilevanza officiosa in sede di assegnazione definitiva dei titoli - Questioni pregiudiziali.
Presidente: A. Valitutti
Relatore: U. L. C. G. Scotti
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, in tema di contributi comunitari all’agricoltura (PAC), mediante rinvio ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto europeo:
1) se il termine “scissione” contenuto nell’art. 33, par. 3, del Regolamento CE n. 1782 del 2003 e nell’art. 15 del Regolamento CE n. 795 del 2004 vada inteso con riferimento al corrispondente istituto di diritto societario e presupponga, quindi, una vicenda modificativa societaria con effetti disgregativi dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate in due patrimoni distinti appartenenti a soggetti giuridici diversi, ovvero se possa essere interpretato in senso estensivo, così da trovare applicazione a ogni vicenda giuridica negoziale il cui risultato finale comporti l’attribuzione dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate della originaria società “agricoltore” a due soggetti diversi, anche attraverso cessioni di quote e atti di vendita di terreni;
2) se, alla luce di una corretta interpretazione del complesso di norme del Regolamento CE n. 1782 del 2003 (artt. 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43, 44), ai fini dell’assegnazione definitiva dei titoli PAC e in sede di prima applicazione del pagamento unico, assuma rilievo la riduzione della superficie coltivate e degli ettari ammissibili intervenuta nel corso del 2002, dopo la presentazione della domanda da parte dell’ ”agricoltore” e l’assegnazione provvisoria dei titoli, quando la stessa si sia verificata per effetto di atti negoziali di cessione di una parte dei terreni interessati - ancora nel corso del 2002 - e se tale modifica in riduzione possa essere operata anche d’ufficio in sede di assegnazione definitiva.
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