Sentenza | Materia: Diritto internazionale privato
Oggetto
Minori ucraini sfollati in Italia a causa dell’emergenza bellica - Nomina del tutore internazionale ad opera dell’autorità consolare ucraina in Italia - Efficacia – Applicazione della l. n. 47 del 2017 - Esclusione - Conseguenze.
Presidente: F.A. Genovese
Relatore: G. Iofrida
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, con riferimento al tema dello “status” giuridico dei minori ucraini sfollati temporaneamente in Italia a causa dell’emergenza bellica, ha affermato che in forza dell’art. 23 della Convenzione dell’Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19/10/1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 2016), deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l’efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l’Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale.
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