Ordinanza interlocutoria Numero: 23018, del 28/07/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Acque
Oggetto
Giudizi di risarcimento del danno - Tribunale Regionale delle Acque pubbliche - Criterio di riparto della competenza rispetto al giudice non specializzato - Individuazione - Contrasto.
Presidente: R. Frasca
Relatore: E. Iannello
L’esito in sintesi
La Sezione Terza civile, in tema di domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprio fondo a causa dell’incendio propagatosi da un canale di proprietà e gestito da un consorzio di bonifica, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 140, lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulla quale esiste un contrasto che, fermo l’ossequio formale all’insegnamento già espresso da Cass. S.U. n. 1066 del 2006, si incentra sull’individuazione della competenza rispetto a quelle situazioni nelle quali la derivazione delle conseguenze dannose sia ricondotta a mera incuria colpevole, od a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione, che non implichino scelte discrezionali, neppure implicite, nella gestione delle acque, ovvero potendosi postulare una lettura della richiamata disposizione attributiva della competenza in senso ampio, che non si fondi sul criterio di imputazione della responsabilità.
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