Ordinanza interlocutoria Numero: 19039, del 05/07/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Ricorso per cassazione
Oggetto
AVVOCATO E PROCURATORE.
Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti.
Presidente: F. De Stefano
Relatore: G. Fanticini
L’esito in sintesi
In tema di procura conferita per il ricorso per cassazione, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza e che è già stata decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici (da un lato, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023, Rv. 667248-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01; dall’altro, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022, Rv. 666696-01):
se il potere certificativo speciale attribuito dall’art. 83, comma 3, c.p.c. al difensore consenta di autenticare la sottoscrizione della procura speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione dell’atto al quale la procura accede.
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