Ordinanza interlocutoria Numero: 11111, del 27/04/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Processo civile
Oggetto
GIUDIZIO DI CASSAZIONE.
Errore di percezione del contenuto oggettivo della prova – Deducibilità con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Contrasto.
Presidente: G. Travaglino
Relatore: P. Gianniti
L’esito in sintesi
La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, se il cd. travisamento della prova – inteso come errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa – sia denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c. (sempre che investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere di decisività), ovvero sia invocabile unicamente come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..
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