Ordinanza interlocutoria Numero: 22056, del 24/07/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Previdenza
Oggetto
Ingegneri e architetti iscritti alla Gestione separata - Sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: U. Berrino
Relatore: L. Cavallaro
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, l. n. 6 del 1981, e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
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