Ordinanza interlocutoria Numero: 8895, del 29/03/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Processo civile
Oggetto
GIUDIZIO DI CASSAZIONE - Decisione fondata su informazione non riconducibile al mezzo istruttorio - Travisamento della prova - Errore percettivo oggetto di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Deducibilità con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Contrasto.
Presidente: U. Berrino
Relatore: L. Cavallaro
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici: Se la decisione fondata su un’informazione che è impossibile ricondurre al mezzo istruttorio debba essere impugnata con lo strumento della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c. oppure col ricorso per cassazione, per nullità deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c., a condizione che sia stato assolto il duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice di merito e di specificare in termini di certezza la decisività della sottrazione di detti contenuti.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy