Ordinanza interlocutoria Numero: 8475, del 24/03/2023
Ordinanza interlocutoria | Materia: Processo tributario
Oggetto
TRIBUTI. Credito d’imposta indicato nella dichiarazione - Successiva domanda di rimborso - Proponibilità dell’eccezione di prescrizione da parte dell’Amministrazione - Art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003 - Valenza precettiva - Esclusione - Ordinanza n. 112 del 2013 della Corte cost.
Presidente: L. Napolitano
Relatore: A. Giudicepietro
L’esito in sintesi
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, idonea a riproporsi in futuri giudizi, attinente alla specifica questione della valenza precettiva (o meno) dell’art.2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 («nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti») in ordine alla proponibilità dell’eccezione di prescrizione da parte dell’Amministrazione finanziaria alla luce delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 112 del 29/05/2013, successiva a Cass., Sez. U, sentenza n. 2687 del 07/02/2007, Rv. 59480-01, alla quale si ricollega un seguito orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. 5, sentenza n. 7706 del 27/03/2013, Rv. 626121-01, e Cass., Sez. 5, ordinanza n. 25619 del 31/08/2022).
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