MINORI - Provvedimenti “de potestate” - Sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale - Ordinanza del tribunale ordinario nell’ambito di giudizio di cessazione effetti civili del matrimon - Disciplina antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Presidente: G. Raimondi
Relatore: A. P. Lamorgese
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili - decidendo una questione di massima di particolare importanza - hanno affermato il seguente principio di diritto:
I provvedimenti cd. de potestate adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (cfr. art. 473-bis.24, commi 2 e 5, c.p.c.), non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur rebus sic stantibus, essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.
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