Sentenza straniera di affidamento di minori - Condizioni sostanziali per il riconoscimento - Art. 23 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori - Art. 64 l. n. 218 del 1995 - Applicabilità - Esclusione - Procedimento per il riconoscimento - Disciplina - Legge italiana.
Presidente: G. Raimondi
Relatore: E. Scoditti
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – decidendo, su questione rimessa dalla Prima Sezione civile e relativa all’art. 64, comma 1, lett. a), della l. n. 218 del 1995, «se, nell’ambito di un giudizio di riconoscimento, in Italia, dell’efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della “competenza giurisdizionale” di quest’ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione oppure se la stessa possa essere sollevata di ufficio da quest’ultimo» – hanno affermato il seguente principio:
«Ove, in base all’art. 42 legge n. 218 del 1995, trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall’art. 23 della detta Convenzione, e non dall’art. 64 legge n. 218 del 1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall’art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana».
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