Processo tributario - Atto impositivo relativo a crediti fiscali anteriori al fallimento - Inerzia del curatore - Legittimazione processuale suppletiva del fallito - Presupposti e condizioni - Difetto di legittimazione del fallito - Natura dell’eccezione e rilevabilità.
Presidente: A. Spirito
Relatore: G.M. Stalla
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi:
In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato.
L’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.
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