Enunciazione o deposito dell’atto in procedimenti giudiziari – Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro – Presupposti e limiti.
Presidente: P. Curzio
Relatore: L. Napolitano
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto, hanno affermato i seguenti principî:
«Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986»
«La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso».
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