Sanzione della rimozione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 - Possibilità di graduare la sanzione da applicare in considerazione dell’offensività della condotta - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: B. Virgilio
Relatore: C. Marotta
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 all’art. 117, comma 1 (in relazione all’art. 8 CEDU), Cost. – dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p., senza prevedere che sia comunque rimessa all’organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria.
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