Figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti - Contributo di mantenimento - Procedimenti relativi - Sospensione dei termini processuali ex art. 92, comma 1, del r.d. n. 12 del 1941 - Applicabilità - Contrasto - Questione di massima di particolare rilevanza.
Presidente: F. A. Genovese
Relatore: A. Pazzi
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, con riferimento alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, sulla cui soluzione si è altresì determinato un contrasto a seguito della recente Cass. n. 18044 del 2023: se – ferma la differenza di diritto interno tra l’istituto degli alimenti e la funzione anche lata di obbligazione alimentare – sia possibile ipotizzare una loro convergenza all’interno di una complessiva nozione di obbligazioni alimentari nell’ambito del diritto di famiglia e, in particolare, se una simile operazione sia condivisibile ai fini del regime della sospensione dei termini processuali; dovendosi altresì affrontare la questione se l’eventuale conferma dell’orientamento interpretativo di diritto interno adottato tradizionalmente dalla S.C. sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il contenuto del Regolamento CE n. 4/2009.
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