DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Equality Act - Tutela contro le discriminazioni fondate sul genere riassegnato - Interpretazione del termine “donna” - Estensione anche alle donne transessuali che abbiano ottenuto il Gender Recognition Certificate - Esclusione.
La Corte Suprema del Regno Unito, con sentenza del 16 aprile 2025, si è pronunciata sul ricorso proposto da un gruppo attivista, For Woman Scotland, contro il governo locale della Scozia, promotore di una legislazione volta a garantire il riconoscimento della definizione di donne anche alle donne trans, che abbiano chiesto ed ottenuto anche il c.d. Gender Recognition Certificate. La Corte, in primo luogo, ha precisato che non spetta al giudice pronunciarsi sugli argomenti di pubblico dominio sul significato di “genere” o “sesso”, né sulla specifica definizione del termine “donna”, avendo il ricorso ad oggetto la corretta interpretazione dell’Equality Act (alla luce del Gender Recognition Act), che mira a garantire una protezione legale alle persone che si trovino a rischio di subire discriminazioni, tra le quali le donne e i membri della comunità transessuale (§§ 2 e 3).
Dopo aver chiarito che il Parlamento, nel Sex Discrimination Act del 1975, ha usato i termini “uomo” e “donna” con riferimento al sesso biologico (§§ 36-51) e che i Sex Discrimination Regulations del 1999 (adottati in risposta alla sentenza della Corte di Giustizia P. v. S. and Cornwall County Council, nella causa C-13/94) hanno istituito la nuova categoria di una persona che intende subire, subisce o ha subito una riassegnazione di genere, senza però modificare il significato dei termini “uomo e donna” (§§ 54-62), ha affermato che le disposizioni contenute nell’Equality Act, volte a proteggere le persone dalle discriminazioni in ragione di determinati fattori di protezione (tra i quali il genere riassegnato ed il sesso) e a prevedere azioni di contenuto positivo, non modificano però in alcun modo il significato dei termini “uomo”, “donna” e “sesso” (§ 164). La Corte ha altresì rifiutato la possibilità che la nozione di “donna” possa avere un significato variabile, per affermare, invece, che il termine, ovunque utilizzato nell’Equality Act, deve avere un significato unico, coerente, stabile e prevedibile (§ 195).
La Corte Suprema ha poi sottolineato come le disposizioni normative previste nell’Equality Act riconoscono la riassegnazione del sesso e del genere come distinti e basi separate per la discriminazione e la disuguaglianza, precisando che quelli che hanno la caratteristica protetta della riassegnazione di genere sono indicati come “persona transessuale” e non, invece, come “donna” o uomo “trans” (§ 199), senza che la definizione dipenda in alcun modo dall’avere un certificato di ricognizione di genere. Con riferimento a quest’ultimo requisito, ed a quanto sostenuto dai Ministri scozzesi, la Corte ha osservato che la riassegnazione di sesso comporta un cambiamento negli attributi fisiologici, necessariamente legati al sesso biologico e non, invece, ad un cambiamento sotto il profilo giuridico (che implichi, dunque, il possesso del citato certificato) e che un processo completo di transizione medica ben potrebbe completarsi senza che la persona richieda ed ottenga il certificato di ricognizione di genere. Diversamente ragionando, si finirebbe - ad avviso della Corte - per creare due sottogruppi, attribuendo maggiori diritti alle persone transessuali che possiedono il predetto certificato rispetto a coloro che non lo possiedono.
In conclusione, la Corte Suprema ha statuito che una persona con un Gender Recognition Certificate nel genere femminile non rientra nella definizione di “donna” ai fini della discriminazione fondata sul sesso e che la tale definizione è limitata alle donne che sono tali sul piano biologico ed al sesso biologico.