CITTADINANZA.
122. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE.
Judiciary Act - Ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti - Potere dei giudici federali di emettere injunctions al fine di impedirne l’esecuzione - Limiti.
La Corte Suprema degli Stati Uniti, con la decisione del 27 giugno 2025, adottata con la maggioranza di sei giudici (ed il dissenso degli altri tre), si è pronunciata sulla questione relativa al potere delle Corti federali, ai sensi del Judiciary Act del 1789, di adottare universal injunctions per impedire l’esecuzione dell’Executive Order.
Ai sensi dell’Executive Order 14160, adottato da Trump il 20 gennaio 2025 e intitolato “proteggere il senso ed il valore della cittadinanza americana”, ai fini del riconoscimento della cittadinanza americana non è sufficiente la nascita o la naturalizzazione negli Stati Uniti, ma occorre anche essere soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti. Nell’Executive Order sono descritte, inoltre, due situazioni nelle quali asseritamente una persona nata negli Stati Uniti non sarebbe soggetta alla giurisdizione di questi: a) quando all’atto della nascita la madre era illegittimamente presente negli Stati Uniti e il padre non era un cittadino o un residente legale permanente e b) quando all’atto della nascita la madre era legittimamente ma solo temporaneamente presente negli Stati Uniti e il padre non era un cittadino o un residente legale permanente.
Il governo aveva impugnato, dinanzi alla Corte Suprema, le ingiunzioni (indicate come universal injunctions), emesse in tre contenziosi avviati in differenti distretti da privati, associazioni e dagli Stati di Washington e del New Jersey, che precludono agli ufficiali dell’amministrazione l’applicazione dell’Executive Order in via generalizzata (e non solo ai ricorrenti).
Tali misure erano state adottate nella forma di “interim before the interim”, vale a dire in via di urgenza, laddove una misura preliminare avrebbe richiesto, comunque, troppo tempo. Il governo aveva richiesto senza successo la sospensione delle ingiunzioni alle Corti d’appello federali rispettivamente competenti.
Nella sua decisione la Corte Suprema, senza entrare nel merito delle violazioni costituzionali e di legge dedotte nei contenziosi con riguardo alla limitazione della birthright citizenship, ha accolto in parte i ricorsi riuniti del governo, disponendo la sospensione parziale delle ingiunzioni impugnate, “ma solo nella misura in cui queste sono più ampie di quanto necessario per assicurare una completa tutela (relief) a ciascuna parte attrice con legittimazione attiva (with standing) per fare causa”. In particolare, è stata esclusa la possibilità di rinvenire un potere di inibitoria universale dell’esecuzione degli Executive Orders nel mero conferimento alle Corti federali della giurisdizione su tutte le cause in equity secondo il Judiciary Act del 1789: “le Corti federali non esercitano una supervisione generalizzata dell’esecutivo; risolvono casi e controversie conformemente ai poteri conferiti dal Congresso [e] quando una corte conclude che l’esecutivo ha agito in maniera illegale, la risposta non è quella di eccedere a sua volta i propri poteri”.
I giudici federali, pertanto, potranno emettere provvedimenti cautelari aventi ad oggetto un ordine esecutivo del presidente (sospettato di incostituzionalità), ma solo con effetti sulle parti in causa e non con effetti generali, se non in presenza di condizioni molto restrittive.
La misura della limitazione dell’estensione del rimedio è stata, quindi, rimessa alle corti federali innanzi alle quali pende il contenzioso.