Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Social network online - Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti conclusi tra una piattaforma digitale e un utente - Pubblicità personalizzata - Principio della limitazione della finalità - Principio della minimizzazione dei dati - Trattamento di categorie particolari di dati personali - Dati relativi all’orientamento sessuale - Dati personali resi pubblici dall’interessato.
La Quarta Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 4 ottobre 2024, ha deciso sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema austriaca, adita da Maximilian Schrems in un procedimento volto ad ottenere tutela dei dati personali, asseritamente trattati in modo illecito dalla Meta Platforms Ireland (società che gestisce l’offerta dei servizi del social network online Facebook nell’Unione Europea). Nella vicenda portata all’attenzione della Corte, il ricorrente aveva contestato alla società resistente di aver trattato i suoi dati personali grazie a tecnologie integrate nei siti Internet di terzi, allo scopo di migliorare i prodotti di Facebook e di inviare, senza alcun consenso, pubblicità personalizzata al ricorrente.
Oggetto del rinvio pregiudiziale è, altresì, la questione relativa alla possibilità di ritenere che una dichiarazione circa il proprio orientamento sessuale, effettuata dal ricorrente nell’ambito di una tavola rotonda, permetta il trattamento di altri dati relativi all’orientamento sessuale per la loro aggregazione e analisi finalizzate alla pubblicità personalizzata.
La Corte, dopo aver ribadito che il principio della “limitazione della conservazione” richiede che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare che i dati personali siano conservati unicamente per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolto o per le quali sono stati ulteriormente trattati (§ 51), ha affermato che “l’utilizzo indifferenziato di tutti i dati personali detenuti da una piattaforma di social network a fini pubblicitari, indipendentemente dal grado di sensibilità di tali dati, non risulta essere un’ingerenza proporzionata nei diritti garantiti agli utenti di tale piattaforma dall’RGPD” (§ 64). In forza di tali premesse, la Corte ha statuito che “l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD deve essere interpretato nel senso che il principio della «minimizzazione dei dati», da esso previsto, osta a che tutti i dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, ha ottenuto dall’interessato o da terzi e che sono stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati”.
In secondo luogo, i giudici di Lussemburgo si sono soffermati sul tema del trattamento dei dati relativi all’orientamento sessuale, con particolare riferimento alla deroga prevista dall’art. 9, paragrafo 2, lettera e) del RGPD (quella relativa ai dati personali “resi manifestamente pubblici dall’interessato”). Con riferimento a tale questione, la Corte ha ribadito quanto già affermato nella precedente sentenza del 4 luglio 2023 (pronunciata tra le medesime parti) in merito alla necessità di interpretare in modo restrittivo tale eccezione al principio del divieto di trattamento di categorie speciali di dati personali, per poi affermare che il fatto che una persona abbia manifestamente reso pubblico un dato riguardante il suo orientamento sessuale non consente di ritenere che tale persona abbia fornito il proprio consenso, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del RGPD, al trattamento, da parte del gestore di una piattaforma di social network online, di altri dati relativi al suo orientamento sessuale (§ 82).
La Corte ha così statuito che “l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD deve essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente, al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e siti Internet di partners terzi, al fine dell’aggregazione e dell’analisi di detti dati, per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata”.