Art. 8 CEDU – TRASMISSIONE DELLE RISULTANZE DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE – VIOLAZIONE - ESCLUSIONE – CONDIZIONI - ART. 13 CEDU – DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO – VIOLAZIONE - ESCLUSIONE
ABSTRACT
La Grande Camera della Corte EDU ha esaminato i ricorsi proposti da sei società olandesi che lamentavano la violazione delle garanzie previste dagli artt. 8 e 13 CEDU in relazione alla trasmissione dall’autorità giudiziaria (pubblico ministero) ad un’autorità amministrativa (l’autorità garante della concorrenza) delle risultanze di intercettazioni telefoniche legittimamente disposte dal giudice nell’ambito di un procedimento penale.
All’esito dell’indagine condotta in sede amministrativa, l’Autorità garante della concorrenza aveva condannato le predette società a sanzioni amministrative pecuniarie di rilevante entità, ritenendo, sulla base delle risultanze delle intercettazioni trasmesse dall’autorità giudiziaria, che fossero emerse prove di condotte anticoncorrenziali.
Dinanzi alla Corte EDU le società ricorrenti non hanno posto in discussione la legittimità dell’acquisizione dei dati delle intercettazioni nell’ambito del procedimento penale, ma hanno contestato la loro utilizzabilità nell’ambito delle indagini svolte dall’Autorità garante della concorrenza sostenendo, in particolare, che gli atti di trasmissione delle intercettazioni da parte dell’autorità giudiziaria erano privi di base legale, non erano prevedibili secondo l’ordinamento olandese e non rispettavano il principio della proporzionalità.
La Grande Camera della Corte, pronunciandosi a maggioranza dei componenti, ha escluso nel caso di specie la violazione dei diritti previsti dagli artt. 8 e 13 della Convenzione, affermando che nel contesto degli atti di trasmissione a livello nazionale dei dati raccolti da specifiche intercettazioni erano state osservate le seguenti garanzie minime: 1) la trasmissione di materiale intercettato oltre il contesto penale originario che ha dato luogo alla sua captazione deve essere limitata ai dati che sono stati raccolti in modo conforme alla Convenzione; 2) le circostanze in cui tale trasmissione può aver luogo devono essere indicate chiaramente nel diritto interno; 3) la legge deve prevedere garanzie relative all'esame, alla conservazione, all'uso, alla successiva circolazione e alla distruzione dei dati trasmessi; 4) la trasmissione e l’uso dei dati intercettati per uno scopo che esula dal contesto penale in cui è avvenuta la loro raccolta devono essere soggetti ad un effettivo riesame da parte di un organo giurisdizionale; 5) nella valutazione del requisito della “necessità” della trasmissione dei dati in una società democratica, si devono tenere in considerazione la natura dei dati, l’importanza dello scopo perseguito dalla loro trasmissione, le conseguenze che ne derivano per la persona interessata, nonché la qualità delle procedure di autorizzazione e l'efficacia dei rimedi disponibili.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che nella vicenda in esame il diritto interno definiva con sufficiente chiarezza le circostanze in cui poteva essere autorizzata la trasmissione a un’altra autorità di materiale legalmente intercettato e che la possibilità di attivare un pieno controllo giurisdizionale ex post era sufficiente a compensare la mancanza di una motivazione preventiva da parte di un organo indipendente.