ESTRADIZIONE - ACCORDO DI COMMERCIO E COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA’ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO, DALL’ALTRA - CONSEGNA RICHIESTA DAL REGNO UNITO - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - MODIFICHE DEL REGIME NORMATIVO RISPETTO ALLA DATA DI COMMISSIONE DEL REATO - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA - PRINCIPIO DI LEGALITA’ DELLE PENE – VIOLAZIONE - ESCLUSIONE
ABSTRACT
La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dell’Irlanda nell’ambito della procedura di esecuzione di quattro mandati di arresto emessi dalle Autorità giudiziarie del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord ai fini dell’esercizio dell’azione penale per reati di terrorismo, richiamando quanto precedentemente affermato con la sentenza emessa il 29 luglio 2024, C-202/2024, Alchaster, ha escluso che il mutamento in peius del regime di liberazione condizionale del condannato, rispetto a quello previsto al momento della commissione del reato, possa determinare l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente prevista.
Nel caso di specie, la Corte Suprema irlandese, dopo avere chiesto specifiche informazioni all’Autorità giudiziaria dello Stato emittente in merito alla disciplina applicabile al consegnando in tema di liberazione condizionale, ha ritenuto di sottoporre alla Corte di giustizia una seconda questione pregiudiziale avente ad oggetto la possibile violazione dell’art. 49, par 1, secondo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in conseguenza dell’applicabilità al consegnando di un regime di liberazione condizionale che, a differenza di quello previsto all’epoca di commissione dei reati (che consentiva l’accesso automatico a tale beneficio dopo l’espiazione di metà della pena detentiva), consente l’accesso al beneficio solo dopo l’espiazione di due terzi della pena detentiva e a condizione che le competenti autorità nazionali ne escludano la persistente pericolosità.
La Corte di giustizia, richiamando anche la decisione della Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ha affermato che le modifiche del regime di liberazione condizionale (riguardanti la soglia minima della pena espiata e l’esclusione di ogni automatismo), non abrogando la possibilità di accedere a tale beneficio, attengono non alla “pena”, ma alla sua esecuzione, sicché la loro applicazione retroattiva, pur comportando un inasprimento del regime detentivo, non determina l’applicazione di una pena più grave e non viola, dunque, il diritto fondamentale, garantito dalla Carta, a non essere sottoposto ad una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Infine, la Corte di giustizia ha precisato che: a) nessuno dei due regimi normativi riconosceva al condannato un diritto alla liberazione condizionale, che anche in base alla precedente disciplina poteva essere revocato per effetto della sua condotta; b) la previsione di una prognosi di pericolosità del condannato costituisce un criterio standard delle politiche penitenziarie; c) tale ultimo giudizio viene condotto sulla base di quanto risulta dalle informazioni fornite e non si fonda su considerazioni di politica criminale ma sulla valutazione della pericolosità del condannato dopo l’espiazione di una parte sostanziale della pena irrogata.