ART. 5 CEDU - DIRITTO ALLA LIBERTA’ E SICUREZZA - RESPINGIMENTO DI STRANIERO FERMATO SENZA PERMESSO PER L’INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE - RIMPATRIO EFFETTUATO CON NAVE CON ALLEGATE LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ - MANCATO ESAURIMENTO DEI RIMEDI INTERNI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
ART. 3 CEDU - DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI - NECESSITA’ DI UNA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CONCRETE E DELLA SITUAZIONE COMPLESSIVA - ONERE DELLA PROVA OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO IN CAPO AL RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
ART. 13 CEDU - DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO - MANCATA ATTIVAZIONI DI RIMEDI INTERNI CONTRO IL RIMPATRIO E LA DETENZIONE - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - DIFETTO DI PROVA IN ORDINE ALLA NATURA INUMANA E DEGRADANTE DELLA DETENZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
ABSTRACT
La Grande Camera ha dichiarato, a maggioranza, in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso proposto dal cittadino tunisino Mansouri che, nel maggio 2016, era stato destinatario di un respingimento ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 per avere tentato di rientrare in Italia dopo che il suo permesso di soggiorno era scaduto. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per essere stato privato della libertà in modo illegittimo, senza essere informato dei motivi e senza la possibilità di contestare la misura. Inoltre, si doleva della violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) in relazione alle condizioni materiali del viaggio e alla sorveglianza costante. Ancora, denunciava la violazione dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) per l’assenza di rimedi giuridici interni per contestare la sua detenzione e le condizioni del rimpatrio.
La Corte EDU, accogliendo l’eccezione sollevata dal Governo italiano, ha prima richiamato i generali principi già affermati in precedenza, e cioè la natura sussidiaria del sistema di protezione assicurato dalla Convenzione rispetto agli ordinamenti nazionali, poi l’obbligo di esaurire i rimedi interni disponibili prima di adire la Corte EDU e, infine, la definizione di rimedio effettivo coincidente con quello che offre una prospettiva reale di successo (§ 74) perché può correggere direttamente la violazione lamentata. Di seguito, e in applicazione dei suddetti principi al caso concreto, la Grande Camera ha affermato che il ricorrente non aveva sollevato in sede nazionale la questione della privazione della libertà né aveva avviato un’azione risarcitoria o cautelare. La Corte EDU ha ritenuto che i rimedi indicati dal Governo (artt. 2043 c.c. e 700 c.p.c.) erano idonei a verificare la legittimità della detenzione e ad assicurare anche un risarcimento. Né l’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici escludeva l’efficacia del rimedio, poiché spettava al ricorrente attivarlo e contribuire allo sviluppo della giurisprudenza interna. La Corte EDU ha, inoltre, osservato che, nonostante le contrastanti versioni delle parti circa le condizioni del Mansouri durante la permanenza sulla nave in esecuzione del rimpatrio, il ricorrente, munito di proprio telefono cellulare, aveva ricevuto assistenza legale ed era stato in contatto con la famiglia, sicché nulla aveva ostacolato l’accesso ai rimedi. Ad avviso della Corte EDU, non esisteva un vuoto giuridico in Italia, ma erano disponibili strumenti per far valere la violazione, che il ricorrente aveva omesso di attivare davanti ai giudici nazionali, al fine di valutare se ci fosse stata una violazione dell’art. 5 CEDU. Pertanto, ha dichiarato l’irricevibilità delle doglianze ex artt. 5 §§ 1, 2 e 4 CEDU per mancato esaurimento dei rimedi interni ai sensi dell’art. 35 § 1 CEDU e ha respinto la contestazione fondata sull’art. 5 § 5 CEDU poiché, per effetto di detta irricevibilità, era incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione.
Quanto alla violazione degli artt. 3 e 13 CEDU, quest’ultimo sul versante dell’assenza di rimedi interni contro la sottoposizione del ricorrente ai lamentati trattamenti inumani e degradanti, la Grande Camera non ha ritenuto necessario verificare il previo esaurimento delle vie interne di tutela, stante la manifesta infondatezza del ricorso. In particolare, i Giudici di Strasburgo hanno reputato non dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che le circostanze concrete in cui il viaggio di ritorno in Tunisia del ricorrente si era svolto fossero state tali da raggiungere il livello minimo necessario per determinare la violazione dell’art. 3 CEDU, specificando che un accertamento in tal senso non poteva prescindere dalla considerazione della complessiva condizione in cui Mansouri aveva viaggiato e della sua situazione personale. Ne è conseguita, altresì, la manifesta infondatezza della violazione dell’art. 13 CEDU lamentata in relazione a quest’ultimo aspetto.