ART. 3 CEDU - VIOLENZA DOMESTICA – CONSEGUENZE PSICOLOGICHE - VIOLAZIONE – ART. 8 CEDU – NECESSITÀ DI PROTEZIONE ADEGUATA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA – OBBLIGO DELLO STATO – VIOLAZIONE.
ABSTRACT
La Prima Sezione della Corte EDU ha esaminato il ricorso proposto da una cittadina italiana, che lamentava la violazione dell’art. 3 (divieto di maltrattamenti) e dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) della CEDU.
Nel periodo febbraio-giugno 2018, la ricorrente si era rivolta prima alle autorità civili e poi a quelle penali per denunciare il comportamento violento del suo ex compagno, sostenendo che la stava minacciando, molestandola e abusando di lei sia psicologicamente che fisicamente.
Dopo quattro anni, il processo penale, in cui la donna si era costituita parte civile, si era concluso con l’assoluzione dell’imputato; ad avviso del Tribunale, le condotte ascrittegli, da qualificarsi come mere “cattiverie”, sembravano essere motivate principalmente dal risentimento per la fine del suo rapporto con la donna e dalle tensioni relative alla residenza della figlia minore e alla loro coabitazione forzata nella casa familiare; la donna aveva chiesto al P.M. di presentare appello contro la sentenza, ma questi aveva respinto la sua richiesta.
Pronunciandosi all’unanimità, la Corte ha rilevato che le autorità nazionali erano venute meno al loro dovere di effettuare una valutazione immediata e proattiva del rischio che l’ex compagno della ricorrente la sottoponesse ad ulteriori violenze. In particolare, la richiesta di un ordine di protezione presentata dalla ricorrente era stata respinta senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione del rischio e il tribunale civile aveva fissato la data dell'udienza a nove mesi dalla presentazione del suo ricorso d'urgenza. Vi era stato, peraltro, un ritardo di due mesi prima che la sua denuncia penale fosse registrata.
La Corte ha inoltre ritenuto che le autorità nazionali, nonostante le prove a loro disposizione, chiaramente indicative del fatto che la ricorrente stava subendo abusi coniugali, non avevano tenuto conto, durante l’indagine penale, della specifica questione relativa alla violenza domestica, sicché esse erano venute meno al loro obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle allegazioni della ricorrente.
La Corte, in particolare, ha affermato che, nell’assolvere l’imputato, il tribunale aveva messo in dubbio la credibilità della ricorrente senza una valida ragione, nonostante ella avesse presentato un certificato medico del pronto soccorso rilasciato immediatamente dopo la presunta aggressione; la ricorrente, inoltre, non aveva potuto presentare impugnazione contro la sentenza, poiché la Procura aveva respinto la sua richiesta in tal senso.
La Corte, infine, ha dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse dal GREVIO – organo indipendente specializzato, incaricato di vigilare sull’attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, del 2011 – in merito alla diffusa prassi giudiziaria nel trattamento della violenza domestica, che, sulla base di stereotipi pregiudizievoli, si traduce nella tendenza a ricondurre la violenza all’interno della coppia a semplici “conflitti”, nella rappresentazione delle relazioni intime come necessariamente strutturate attorno a rapporti di sottomissione e nel presumere che la vittima, se è all’origine della separazione, cerchi di vendicarsi.
Secondo la Corte, nelle particolari circostanze del caso di specie, e in considerazione sia del pericolo specifico che la violenza contro le donne rappresenta per la società, sia della necessità di contrastare tali abusi con misure efficaci e deterrenti, lo Stato non ha adempiuto adeguatamente al suo obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza subita dalla ricorrente, con la conseguente violazione degli artt. 3 e 8 CEDU.