ART. 8 CEDU - MINORE - NASCITA IN ITALIA A SEGUITO DI PMA ESEGUITA ALL’ESTERO - COPPIA OMOAFFETTIVA FEMMINILE - ATTO DI NASCITA - INDICAZIONE QUALE GENITORE DELLA MADRE INTENZIONALE - ANNULLAMENTO SUCCESSIVO - MANCATO RICORSO ALL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI - ASSENZA DI INCIDENZA SULLA VITA FAMILIARE - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.
ABSTRACT
La Prima Sezione della Corte EDU ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino italiano minore d’età, nato in Italia, che aveva dedotto la violazione dell’art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), in conseguenza dell’annullamento, dopo cinque anni, dell’atto di nascita formato in Italia, nella parte in cui recava l’indicazione, quale genitore, della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. L’annullamento era intervenuto a seguito di una richiesta di rettificazione dell’atto dello stato civile, presentata nel 2018 dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 396 del 2000. Il giudizio, con la partecipazione della madre intenzionale e di quella biologica, era stato definito con una decisione di questa Corte di cassazione, assunta nel 2023, che aveva respinto l’impugnazione contro il provvedimento del Tribunale, confermato dalla Corte d’appello, che aveva accolto il ricorso del Pubblico Ministero. In primo luogo, la Corte EDU ha ritenuto ammissibile il ricorso, anche se nei giudizi celebrati in Italia non aveva partecipato il minore, ma solo la madre biologica e quella intenzionale, poiché le due donne avevano fatto valere davanti al Giudice nazionale le stesse doglianze.
Nell’esaminare il merito del ricorso, la medesima Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e il parere reso nel 2019 (Parere consultivo n. P16-2018-001), evidenziando che il diritto al rispetto della vita privata del minore implica la necessità che siano garantiti l’istituzione o il riconoscimento della filiazione tra minore e genitore intenzionale, ma lo Stato contraente conserva una propria discrezionalità sui mezzi da mettere in atto a tal fine, con la conseguenza che anche una procedura di adozione può rispondere a questa necessità, purché le sue condizioni siano adeguate e le modalità previste consentano una decisione rapida, in modo da evitare che il minore rimanga a lungo in una situazione di incertezza giuridica riguardo a tale legame. La Corte EDU ha tenuto conto che, fino al maggio 2025, l’ordinamento italiano non prevedeva l'iscrizione della madre intenzionale nell’atto di nascita del bambino nato in Italia a seguito di una PMA effettuata all’estero, pur consentendo l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 legge n. 184 del 1983, aggiungendo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/2025, ha ritenuto che tale forma di adozione, anche dopo le recenti evoluzioni determinate dai suoi stessi interventi (sentenze nn. 32/2021 e 79/2022), non equivalesse a un legame di filiazione stabilito mediante l’atto di nascita.
La stessa Corte EDU ha, tuttavia, ribadito che l’art. 8 della Convenzione non impone tale totale equivalenza, poiché il diritto del minore al riconoscimento del legame di filiazione con la madre intenzionale, ai fini del rispetto della vita privata del minore, non richiede necessariamente la formazione di un atto di nascita con indicazione della stessa quale genitore, dal momento che, come sopra evidenziato, a seconda delle circostanze del caso concreto, anche altre modalità possono servire adeguatamente l’interesse superiore del minore, tra cui l’istituto dell’adozione. In tale quadro, la medesima Corte ha escluso che, nella specie, vi fosse stata violazione da parte dello Stato italiano dell’obbligo di garantire al ricorrente l'effettivo rispetto della sua vita privata, poiché che la mancata rapida costituzione di un legame giuridico tra il bambino e la madre intenzionale, a seguito dell’annullamento parziale dell’atto di nascita, era dovuta alla scelta delle due donne di non ricorrere all’adozione in casi particolari, pure consentita dall’ordinamento italiano, che aveva contribuito a prolungare l'instabilità dello status giuridico del minore. La Corte EDU ha, poi, escluso che vi fosse stata una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, poiché il ricorrente non aveva segnalato ostacoli reali e pratici nello svolgimento della sua vita quotidiana dal parziale annullamento dell’atto di nascita, con la conseguenza che il godimento effettivo della sua vita familiare non era stato interrotto da un intervento dello Stato.