Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09, 67556/13
ART. 7 CEDU – LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – PREVEDIBILITÀ DEL REATO – VIOLAZIONE – ESCLUSIONE – PRESCRIZIONE DEL REATO – CONFISCA - VIOLAZIONE – ESCLUSIONE ART. 7 CEDU – LOTTIZZAZIONE ABUSIVA – TERZO ACQUIRENTE – MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO – VIOLAZIONE – CONDIZIONI ART. 1, PROTOCOLLO N. 1, CEDU – DIRITTO DI PROPRIETÀ – CONFISCA – PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE – CONDIZIONI
ABSTRACT
La Prima Sezione della Corte EDU ha esaminato i ricorsi proposti da due gruppi di ricorrenti per violazione dell’art. 7 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU in relazione al reato di lottizzazione abusiva.
I ricorrenti del primo gruppo, proprietari dei terreni lottizzati e autori dei reati edilizi, hanno lamentato la violazione dell’art. 7 cit. sotto due profili: il primo, perché il reato di lottizzazione abusiva non era prevedibile, in quanto le norme edilizie e le prescrizioni urbanistiche erano vaghe, era stato rilasciato il permesso a costruire, i consulenti avevano espresso opinioni divergenti nel corso del processo; il secondo, perché era stata disposta la confisca dei beni, nonostante il proscioglimento per prescrizione.
Con la sentenza in esame la Corte, pronunciandosi all’unanimità, ha escluso la violazione dell’art. 7 perché i giudici nazionali hanno accertato la realizzazione di fabbricati in “zona bianca”, ossia senza destinazione urbanistica definibile, ai sensi della legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c. (norma successivamente riprodotta nell’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001) e in violazione delle prescrizioni delle licenze edilizie: circostanze, queste, non confutate dagli interessati. La violazione dell’art. 7 è stata parimenti esclusa sotto il profilo della confisca, perché i ricorrenti si sono difesi nel processo, i giudici nazionali hanno accertato la lottizzazione abusiva e, secondo l’orientamento all’epoca maggioritario, la confisca era applicabile indipendentemente dalla condanna penale.
I ricorrenti del secondo gruppo, terzi acquirenti, hanno lamentato che non era prevedibile la misura della confisca, la quale, per giunta, era stata disposta in assenza di condanna.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 7 perché i terzi acquirenti degli immobili abusivi, pur non avendo partecipato al processo, sono stati “sostanzialmente” condannati per la condizione di mala fede in cui versavano.
Secondo la Corte, tale accertamento nell’ambito dell’incidente di esecuzione, svolto a posteriori rispetto al processo penale nei confronti degli autori del reato, non soddisfa l’esigenza di garantire lo Stato di diritto e la fiducia dei singoli nel sistema giudiziario, né quella di evitare una situazione di impunità dei responsabili dell’infrazione. Nulla osta a che le autorità nazionali perseguano penalmente gli acquirenti di mala fede, insieme o separatamente dagli autori del reato di lottizzazione, ma ciò deve avvenire pur sempre in seguito a un processo penale che porti alla condanna e all’irrogazione della sanzione, o a condizione che ricorrano a strumenti di natura non penale per ristabilire l’ordine violato della pianificazione urbanistica, come, ad esempio, l’ordine di demolizione.
I ricorrenti di entrambi i gruppi hanno infine lamentato il difetto di proporzionalità perché la confisca ha avuto a oggetto tutti i terreni e non solo quelli abusivamente edificati. La Corte EDU ha riconosciuto per entrambi la violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU.