ART. 7 CEDU – NESSUNA PENA SENZA LEGGE – CONFISCA DEL PROFITTO DI REATO CONCORSUALE A DANNO DI UN SINGOLO PER L’INTERO IMPORTO – RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI – ESCLUSIONE – ASSENZA DI PREVEDIBILITA’ – SUSSISTENZA. ART. 1, PROT. N. 1, CEDU – PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ - CONFISCA DEL PROFITTO DI REATO CONCORSUALE A DANNO DI UN SINGOLO PER L’INTERO IMPORTO – ASSENZA DI PREVEDIBILITA’ – SUSSISTENZA – ASSENZA DI PROPORZIONALITA’ – SUSSISTENZA.
ABSTRACT
La Prima Sezione della Corte EDU ha trattato congiuntamente i ricorsi di tre cittadini italiani, colpiti da provvedimenti di confisca per equivalente in relazione a reati tributari (Curci e Petrignani), al reato di autoriciclaggio (il solo Curci) e al reato di truffa ai danni dello Stato (Carbone) commessi in concorso con soggetti non ricorrenti.
Le rilevanti somme di denaro per cui le confische a danno dei ricorrenti erano state disposte costituivano l’ammontare del profitto generato dall’azione congiunta di tutti i correi accertata giudizialmente.
La Corte EDU, dopo aver ripercorso l’itinerario giurisprudenziale interno teso a delineare la natura e il regime applicabile alla confisca per equivalente e a disciplinare i casi di confisca del profitto generato da un’azione concorsuale (tra cui Sez. U. n. 26654/2008, Sez. U, n. 4145/2022, Sez. U, n. 13783/2025, Corte cost. n. 112/2019 e n. 7/2025), ha dato luogo ad esiti differenziati. In particolare, i Giudici di Strasburgo hanno concluso che, quanto alla violazione dell’art. 7 CEDU, andasse accolto il solo ricorso di Curci, che aveva posto il tema della mancanza di prevedibilità della confisca che, invece, gli altri due non avevano coltivato, adducendo infondatamente la tesi di essere stato puniti per fatto altrui. La stessa anomalia, ossia l’assenza di una base legale, ha condotto ad accogliere il ricorso di Curci anche sotto il profilo della violazione del diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, mentre gli altri ricorrenti hanno visto riconosciute le proprie ragioni, con riguardo a quest'ultima norma convenzionale, in relazione alla censura della mancanza di proporzionalità.
In punto di equa soddisfazione, la Corte ha liquidato per il danno non patrimoniale 2.000 euro a Riccardo Petrignani, 3.000 euro a Vincenzo Carbone e 5.000 euro a Ruggiero Massimo Curci, oltre a 10.000 euro per spese a favore di quest’ultimo.