Sentenza della Corte costituzionale 118/2025 del 23/06/2025 - Deposito del 21/07/2025
Sentenza | Materia: Costituzione della Repubblica
Presidente: G. Amoroso
Redattore: A. Sciarrone Alibrandi
Costituzione della Repubblica.
Licenziamenti.
Imprese con non più di quindici dipendenti - Licenziamento illegittimo - Tutela indennitaria ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 - Limite di sei mensilità - Illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea) - dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui stabilisce che, nel caso di licenziamento illegittimo intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori (ovvero non occupi più di quindici dipendenti presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Dopo aver ricordato le ragioni per le quali, a fronte di analoghe eccezioni di illegittimità costituzionale, aveva ritenuto di non poter procedere alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunziata nella sentenza n. 183 del 2022, la Corte ha osservato che l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del citato d.lgs n. 23 del 2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice talmente esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurarne la funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.
La Corte ha espresso, altresì, l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese cd. sotto-soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale (sia pure inerente ad altri settori, come ad esempio la crisi d’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.
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