Sentenza della Corte costituzionale 125/2025 del 21/05/2025 - Deposito del 24/07/2025
Sentenza | Materia: Costituzione della Repubblica
Presidente: G. Amoroso
Redattore: M. Luciani
Costituzione della Repubblica.
Usi civici.
Art. 29, secondo comma, l. n. 1766 del 1927 (nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 46 del 1995) - Commissario agli usi civici - Titolarità di poteri di impulso processuale - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 47 della CFUE) - dalla Corte d’appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, con riguardo all’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui, a seguito dell’intervento additivo operato dalla sentenza della Corte cost. n. 46 del 1995, consente al commissario agli usi civici di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà successivamente definire.
In primo luogo, la Corte ha escluso che, alla luce di tale evoluzione normativa, la questione sollevata finisca per porsi quale mezzo di impugnazione della pronuncia costituzionale appena menzionata, in violazione del disposto dell’art. 137, terzo comma, Cost., evidenziando come, nonostante «il tendenziale rispetto dei propri precedenti [sia] funzionale ad assicurare autorevolezza alla giurisdizione costituzionale», «sono giustificabili mutamenti rispetto a precedenti statuizioni allorché sussistano “ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate” rinvenibili, ad esempio, nel caso di “inconciliabilità del precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee”, di “mutato contesto sociale ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o - comunque - il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza” o, ancora, nel caso di “maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa” (sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024)».
In tale quadro, dopo aver premesso che, con la sentenza n. 46 del 1995, aveva ritenuto «la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale (…) transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una “rigorosa tutela della terzietà del giudice”», la Corte ha osservato che, da allora, non si è assistito ad alcun mutamento dei principi fondamentali della Costituzione rilevanti per la questione in esame, né in forza della revisione operata dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 con riguardo all’art. 111 Cost. né in forza di quella, afferente all’art. 9 Cost., realizzata dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, spostandosi, pertanto il fulcro della questione sull’interrogativo «se lo stesso fluire del tempo abbia determinato in sé una condizione tale da suggerire un ripensamento delle conclusioni raggiunte» nella citata sentenza (più volte ribadite in pronunce successive).
A tale interrogativo la Corte ha dato risposta negativa, evidenziando che, «ora come allora, (…) l’interesse alla tutela del bene ambiente è nazionale e non solo regionale o locale; ora come allora si avverte la necessità che nazionale e non solo regionale o locale sia il soggetto istituzionale chiamato ad attivarsi per assicurare detta tutela; ora come allora, in difetto di soluzioni diverse apprestate dal legislatore, tale necessità può essere soddisfatta, allo stato, dal conferimento di un potere di impulso processuale al commissario agli usi civici (ferma restando la legittimazione degli enti esponenziali dei domini collettivi riconosciuta dalla legge n. 168 del 2017)».
La Corte si mostra consapevole che «la sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale genera significative linee di tensione con il diritto di difesa e il principio della terzietà del giudice, che suggerirebbero ben altre opzioni legislative», ma ribadisce che queste ultime sono di esclusivo appannaggio del legislatore, «non ravvisandosi una soluzione costituzionalmente compatibile che assicuri, allo stesso tempo, l’adeguata tutela del bene-ambiente e la corretta articolazione delle funzioni giurisdizionali».
Richiamandosi, quindi, al dovere di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, la Corte si è volta, infine, a ulteriormente sollecitare l’intervento del legislatore, in virtù della considerazione per cui «l’innesto di un istituto premoderno come l’uso civico o il dominio collettivo sul tronco del diritto moderno è fatalmente problematico e, per attecchire correttamente, abbisognerebbe di una sapiente opera di coordinamento legislativo», vieppiù necessaria «in un settore normativo nel quale si sovrappongono e confliggono, in una con l’esigenza della corretta amministrazione della giustizia, l’interesse delle comunità locali, il fondamentale interesse nazionale alla tutela del bene-ambiente, l’interesse privato e pubblico alla protezione della proprietà, l’interesse privato e pubblico all’esercizio dell’attività economica e alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture delle quali nessuna comunità politica può fare a meno».
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