Sentenza della Corte costituzionale 137/2025 del 23/06/2025 - Deposito del 28/07/2025
Sentenza | Materia: Costituzione della Repubblica
Presidente: G. Amoroso
Redattore: L. Antonini
Costituzione della Repubblica.
Tributi.
Art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Invito all’esibizione o consegna degli elementi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Inutilizzabilità in sede processuale - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
La Corte costituzionale ha dichiarato, per un verso, inammissibili, e, per l’altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., all’art. 6 della CEDU e all’art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Preliminarmente, la Corte ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle questioni sollevate in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE, per insufficiente motivazione circa la non manifesta infondatezza, non avendo il rimettente illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea (condizione, questa, alla quale, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, è subordinata «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale»).
Nell’enucleare, quindi, dal diritto vivente la norma censurata, alla stregua dell’interpretazione restrittiva datane dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la Corte ha osservato che il contegno del contribuente che non ottemperi all’invito all’esibizione o consegna degli elementi informativi di cui all’art. 32, quarto comma, citato, è suscettibile di precluderne l’utilizzo in sede processuale a condizione che «l’omissione [sia] obiettivamente cosciente e volontaria, diretta ad impedire l’ispezione documentale» (Sez. T, n. 16962 del 2019), ravvisando, pertanto, «un processo di tendenziale allineamento interpretativo tra la previsione dell’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e quella contenuta nell’art. 52, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) che, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, prevede l’operare di un analogo effetto di inutilizzabilità della documentazione «di cui è rifiutata l’esibizione», e che ha, quindi, quale presupposto il «dolo» del contribuente ai fini di un’applicazione non confliggente col diritto di difesa del contribuente».
Una volta ricondotte al paradigma costituzionale secondo cui il dovere tributario, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione, attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis tra Stato e cittadino, le norme censurate, secondo la Corte, si inscrivono armonicamente nella dimensione collaborativa dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, mirando a favorire il dialogo delle parti nella fase pre-contenziosa, con conseguente risparmio di energie economiche e processuali. In tale contesto, peraltro, la “sanzione” dell’inutilizzabilità degli elementi informativi non consegnati in sede di controllo intanto può trovare giustificazione, in quanto venga assoggettata a un’interpretazione «in senso fortemente restrittivo», che ne riduca ulteriormente la portata applicativa rispetto a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo qualsivoglia sovrapposizione con il principio nemo tenetur se detegere.
L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, è quella, dunque, che, muovendo dalla valorizzazione del relativo tenore testuale, circoscrive la preclusione probatoria ai soli elementi informativi aventi contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi «come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria». Dall’ambito applicativo della sanzione si devono, conseguentemente, escludere «quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto, per così dire, misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente».
Infine, ampliando il principio già affermato dalla Corte di cassazione con riguardo ai documenti e alle informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria, la Corte ha escluso che l’onere della produzione pre-contenziosa possa riguardare altresì elementi informativi che l’amministrazione stessa potrebbe ottenere mediante semplice interrogazione delle banche dati nella sua disponibilità.
La conclusione cui giunge la Corte è, dunque, che, «così ridimensionata e intesa, la norma censurata è idonea a inserirsi nel più ampio contesto dell’evoluzione dei rapporti tra “autorità” e “consenso” e del tentativo di un graduale abbandono, da parte del legislatore tributario italiano, della risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente a favore di una progressiva partecipazione di quest’ultimo al procedimento”.
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