Sentenza della Corte costituzionale 141/2025 del 10/06/2025 - Deposito del 31/07/2025
Sentenza | Materia: Licenziamenti
Presidente: G. Amoroso
Redattore: M.R. Sangiorgio
Costituzione della Repubblica.
Licenziamenti.
Artt. 46 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2020) e 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (conv. con modif. dalla l. 176 del 2020) - Emergenza pandemica da Covid.19 - Divieto dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati - Non estensione ai dirigenti - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2020) e 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (conv. con modif. dalla l. 176 del 2020), rispettivamente sollevate dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro (in relazione alle prime due disposizioni) e dalla Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro (in relazione alla terza), in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata inclusione della categoria dei dirigenti, nell’ambito soggettivo del disposto divieto, durante il periodo pandemico, dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati.
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibili le questioni proposte in relazione alle citate disposizioni, che hanno introdotto (a partire dall’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020) e successivamente prorogato, sino alla data del 31 gennaio 2021, il menzionato divieto dei licenziamenti (per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3, della l. n. 604 del 1966), rilevando come alla luce della riflessione giurisprudenziale, “che va affermandosi quale diritto vivente”, le disposizioni in parola non risultano estendibili oltre il parametro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme, così da escludere dall’ambito di tale divieto, la categoria dei lavoratori dirigenti.
Nell’enucleare, quindi, dal diritto vivente la norma censurata, alla stregua dell’interpretazione restrittiva datane dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la Corte ha innanzitutto rilevato la necessità di focalizzarsi sulla nozione legale di «dirigente», quale prestatore di lavoro subordinato che la legge distingue rispetto alle categorie dei quadri, impiegati e operai (art. 2095 cod. civ.).
La Corte ha osservato come, il dirigente, già a livello di disciplina generale, per effetto della peculiare posizione di autonomia e discrezionalità al medesimo riconosciuta, quale vero e proprio alter ego dell’imprenditore, all’interno dell’azienda, e dei poteri rappresentativi al medesimo attribuiti, possiede un particolare status che giustifica, nei suoi confronti, l’applicazione del regime della libera recedibilità, senza le garanzie previste dalla disciplina sui licenziamenti individuali. Quello stesso status, il quale, tuttavia, e sempre a livello di disciplina generale, non esclude che ai dirigenti sia applicabile il regime dei licenziamenti collettivi, al pari delle altre categorie di lavoratori.
La medesima asimmetria di tutele, secondo l’avviso della Corte, è stata coerentemente riproposta dal legislatore nella disciplina eccezionale introdotta durante il periodo emergenziale, ricalcando, per i dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti (collettivi e individuali per motivi oggettivi): la misura del “blocco” è stata infatti calibrata a seconda che si tratti di recesso individuale (non vietato) ovvero collettivo (sottoposto al divieto).
Si tratta di una scelta la quale, nell’ambito dell’ampia discrezionalità del legislatore, si muove, ad avviso della Corte, in maniera non manifestamente irragionevole, nel rispetto delle condizioni di legittimità, già in passato enucleate dalla medesima Corte - eccezionalità, temporaneità e proporzionalità - che devono assistere le norme eccezionali varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Il “blocco” dei licenziamenti, ispirato da valutazioni afferenti non al solo terreno dei rapporti individuali di lavoro, ma rispondenti ad esigenze necessariamente più generali, di natura sociale ed economica, costituisce infatti misura eccezionale e temporanea, perché legata alla durata della pandemia, nonché proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica della extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune, e comunque contemperata con il minor sacrificio possibile dei vari interessi in gioco.
La conclusione cui giunge la Corte è, dunque, che, così ricostruita la disposizione, trova collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e piuttosto “limitarlo temporalmente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più “forti””, al contempo assicurando, sul versante della tutela del lavoro (ai sensi degli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), il presidio sociale più ampio possibile a protezione “sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” (quadri, impiegati, operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva”.
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