Sentenza della Corte costituzionale 179/2025 del 8/10/2025 - Deposito del 2/12/2025
Sentenza | Materia: Spese giudiziali civili
Presidente: G. Amoroso
Redattore: R. N. Cassinelli
Costituzione della Repubblica.
Spese giudiziali civili.
Patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile - Liquidazione del compenso del consulente tecnico della parte ammessa - Riduzione della metà ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R.
Nel solco dei principi già affermati nella sentenza n. 166 del 2022, la Corte ha osservato che la finalità di contemperamento del carattere pubblicistico della funzione svolta dall’ausiliario con l’esigenza di non svilire l’impegno del professionista, sottesa alla disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002, assume una peculiare connotazione nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, laddove la necessità di contenimento della spesa pubblica giustifica la decurtazione dei compensi dei consulenti tecnici (anche di parte).
Tuttavia, il mancato rispetto della clausola di adeguamento degli onorari alla variazione del costo della vita, di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, fa venir meno il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che ha inteso perseguire, nella misura in cui rende la stessa base di calcolo dei compensi (sulla quale, nel caso di specie, deve operarsi la menzionata decurtazione), di per sé, seriamente sproporzionata per difetto.
La disciplina che ne risulta si pone, quindi, in contrasto con il principio di uguaglianza (non mostrandosi giustificata una disparità di trattamento tra ausiliario del magistrato e consulente tecnico di parte) e con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., dal momento che, non gravando sul consulente tecnico di parte - diversamente da quello d’ufficio - l’obbligo di prestare il suo ufficio, l’irragionevole decurtazione della tariffa potrebbe determinare l’allontanamento delle migliori professionalità dal processo.
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