Sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 23 dicembre 2025 - Deposito del 23/12/2025
Sentenza | Materia: Famiglia
Presidente: G. Amoroso
Redattore: M. R. San Giorgio
Famiglia.
Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 - Convivente di fatto del disabile - Titolarità - Esclusione - Illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. - dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.
Nel solco dei principi già affermati nelle sentenza n. 213 del 2016 (che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non includeva il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità) e n. 203 del 2013 (che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave), la Corte ha osservato come, a fronte dell’interesse primario a che venga assicurata al disabile la continuità delle cure e dell’assistenza in ambito familiare, irragionevole si mostra l’esclusione del convivente di fatto dal novero dei soggetti abilitati a prestarle, in spregio allo stabile legame affettivo di coppia, giuridicamente rilevante e connotato dalla “reciproca assistenza morale e materiale”.
Tale esclusione determina, inoltre, un vulnus al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, permeato di istanze di assistenza e socializzazione che devono essergli garantite sia come singolo sia in quanto facente parte di una formazione sociale ex art. 2 Cost..
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