Sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2 Dicembre 2025 - Deposito del 22/01/2026
Sentenza | Materia: Stranieri
Presidente: G. Amoroso
Redattore: F. Patroni Griffi
OGGETTO:
Art. 103, comma 10, lett. b, del d.l. n. 34 del 2020 - Automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione - Illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, decidendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lett. b, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
La Corte, dopo aver premesso che la lamentata violazione dei princìpi di ragionevolezza ed eguaglianza rende indubbia la sussistenza del loro “tono costituzionale”, richiesta per poter scrutinare disposizioni legislative che appaiano in contrasto tanto con la Costituzione, quanto con il diritto dell’Unione Europea che potrebbe consentirne la non applicazione da parte dei giudici comuni, ha rilevato l’irragionevolezza della norma censurata che «preclude a cittadini stranieri segnalati nel SIS per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno di partecipare a procedure che intendono consentire, a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: è dunque palese la contraddittorietà tra la ratio della complessiva disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b)».
La norma in esame, ha sottolineato la Corte, si pone altresì in contrasto con il principio d’eguaglianza, dal momento che determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche, in quanto «preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati o soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell’area Schengen e per tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente[ndo] invece l’accesso alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia» (§ 4.1. del Considerato in diritto).
Alla luce della recente evoluzione della disciplina sovranazionale (sempre più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno), la Corte ha, quindi, concluso che «la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica» (§ 5.3. del Considerato in diritto).
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