Sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1 Dicembre 2025 - Deposito del 23/01/2026
Sentenza | Materia: Costituzione della Repubblica
Presidente: G. Amoroso
Redattore: E. Navarretta
OGGETTO:
Famiglia.
Prescrizione e decadenza.
Convivenza di fatto - Sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 1, c.c. - Esclusione - Illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - dell’art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.
La Corte ha, in tal modo, rimeditato l’orientamento espresso nella sentenza n. 2 del 29 gennaio 1998, valorizzando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale (costituzionale e di legittimità), alla cui stregua è ormai riconosciuta alla convivenza di fatto piena dignità quale formazione familiare tutelata dall’articolo 2 della Costituzione.
In questo senso, la Corte ha affermato che la ratio della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare, è ravvisabile non solo nei rapporti tra coniugi ma anche in quelli tra conviventi di fatto, in quanto parimenti suscettibili di essere inficiati dall’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, non potendosi - anche nel rapporto di convivenza - imporre «l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro lato».
La Corte ha altresì chiarito che l’applicabilità della sospensione della prescrizione alla convivenza di fatto sussiste anche nell’ipotesi in cui quest’ultima non sia stata registrata, essendo sufficiente che si possa provare con certezza, a posteriori, l’inizio e la fine dello stabile rapporto che la contraddistingue.
Infine, la Corte ha precisato che la declaratoria di illegittimità costituzionale, nel riferirsi ai conviventi di fatto, è suscettibile spiegare i propri effetti – in base alla definizione di cui all’articolo 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016 – non solo alla convivenza stabile tra persone di sesso diverso ma anche a quella tra persone dello stesso sesso.
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