Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 27 Gennaio 2026 - Deposito del 27/03/202626
Sentenza | Materia: Immigrazione
Presidente: G. Amoroso
Redattore: F. Viganò
Oggetto
Art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142 del 2015 – Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore, ex art. 6, comma 3, d.lgs. cit., nei confronti del richiedente protezione internazionale – Permanenza del richiedente nel centro di protezione, in attesa della convalida dell’ulteriore provvedimento questorile di trattenimento – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità – Ragioni.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2025, n. 75, per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, comma primo, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e all’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, comma primo, Cost., in relazione all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che abbia presentato domanda di protezione internazionale in un centro di cui all’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (provvedimento adottato dal questore sul presupposto che tale domanda sarebbe stata presentata al solo scopo di ritardare o di impedire l’esecuzione dell’espulsione da parte di chi sia trattenuto nel centro in forza di precedente provvedimento questorile di trattenimento, già convalidato nell’ambito della procedura di rimpatrio), prevede che il predetto permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida dell’ulteriore provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore, in ragione dell’irrilevanza della questione sollevata ai fini della decisione del procedimento principale, avente ad oggetto unicamente la valutazione dei presupposti di legittimità del provvedimento della Corte di appello di convalida dell’ultimo trattenimento e non, invece, la valutazione sulla legittimità della permanenza nel centro nel lasso di tempo compreso tra la mancata convalida del primo provvedimento questorile di trattenimento, disposto per la pretestuosità della domanda di protezione internazionale e l’adozione di quello successivo.
In motivazione, la Consulta ha, altresì, evidenziato:
- la necessità di un intervento del legislatore finalizzato a rivedere la normativa in materia, pur a fronte della rilevata inammissibilità della questione di costituzionalità;
- la legittimità dell’obiettivo legislativo, volto a evitare che la mera presentazione della domanda di protezione internazionale determini l’automatica cessazione del trattenimento già convalidato nell’ambio della procedura di rimpatrio, specialmente quando il richiedente abbia commesso gravi reati o possa sottrarsi all’espulsione se lasciato in libertà;
- la necessità di perseguire tale obiettivo con modalità pienamente conformi al diritto dell’Unione ed all’esigenza di tutela della libertà personale desumibile dall’art. 13 Cost., che condiziona a stringenti regole procedurali le possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’Autorità di pubblica sicurezza, dell’Autorità giudiziaria e dello stesso legislatore).
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