Sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 24/2/2026 depositata il 3/4/2026
Sentenza | Materia: Indagini preliminari
Presidente: G. Amoroso
Redattore: F. Viganò.
INDAGINI PRELIMINARI – Art. 68, secondo e terzo comma, Cost. – Intercettazione tra presenti all’interno di immobile adibito anche a segreteria politica di un senatore nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di persona non coperta dalla guarentigia parlamentare – Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – Mancanza di preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza – Violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato – Insussistenza – Condizioni. :
La Corte Costituzionale, decidendo su ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica, ha dichiarato che spetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e al giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni tra presenti all’interno di immobile adibito anche a segreteria politica di un senatore, autorizzate con decreti emessi nell’ambito di procedimento penale iscritto nei confronti di persona non coperta dalla guarentigia parlamentare, senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, declinando la guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto alle intercettazioni tra presenti effettuate, ex art. 266, comma 2, cod. proc. pen., in un luogo protetto ai sensi dell’art. 614 cod. pen., qual è la segreteria politica del parlamentare, integrante “domicilio” dello stesso, nel senso che:
l’intercettazione deve qualificarsi come “diretta” e ritenersi, pertanto, vietata in assenza dell’autorizzazione preventiva prevista dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4, comma 1, legge 20 giugno 2003 n. 140, nei casi in cui avviene in locali utilizzati in via esclusiva o anche solo concorrente dal parlamentare, non incontrando invece ostacoli costituzionali rispetto a locali utilizzati in via esclusiva da altri soggetti;
il regime autorizzativo di tipo preventivo previsto dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4, comma 1, legge n. 140 del 2003 si estende alle intercettazioni “indirette” che, pur se effettuate in luoghi nella disponibilità di soggetti terzi, siano mirate ad acquisire informazioni potenzialmente rilevanti ai fini di un’imputazione a carico del parlamentare, richiedendosi, a tal fine, la dimostrazione di una strategia investigativa volta «a penetrare nella sfera di ascolto del parlamentare, senza il rispetto delle procedure previste»;
le conversazioni di parlamentari captate nel corso di intercettazioni disposte a carico di terzi, in carenza di strategia investigativa mirata al parlamentare, devono ritenersi intercettazioni “occasionali” e non “indirette”, anche se prevedibili per la frequenza dei rapporti tra indagati e parlamentari, e sono tutelate dall’obbligo di distruzione ex art. 6, comma 1, legge n. 140 del 2003, se irrilevanti ai fini del procedimento, ovvero dal meccanismo dell’autorizzazione successiva ex art., comma 2, legge cit., se abbiano rivelato ex post indizi di reità a carico di un membro del Parlamento;
l’accesso della polizia giudiziaria finalizzato all’installazione delle microspie nei locali ad uso esclusivo di terzi, ancorché formalmente intestati al parlamentare, quand’anche sia necessario transitare attraverso locali usati anche da quest’ultimo, non integra una perquisizione domiciliare, eseguita in violazione del disposto dell’art. 68, secondo comma, Cost., dovendo qualificarsi, invece, come attività prodromica strettamente funzionale all’attivazione del mezzo di ricerca della prova costituito dall’intercettazione tra presenti.
Corte costituzionale, sentenza n. 47 del 24/02/2026 (dep. 03/04/2026), Presidente G. Amoroso, Relatore F. Viganò.
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