Data inserimento: 17 aprile 2026
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore penale
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(MARZO 2026)
Rel. n. 32/2026
Roma, 17 aprile 2026
SOMMARIO
Parte I. DIRITTO PENALE............................................................................................................. 4
I.1. Sospensione del procedimento con messa alla prova: infondatezza delle q.l.c. dell’art. 168-bis, comma 4, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU ............................................................................. 4
I.2. Applicazione della novella in tema di sospensione della prescrizione ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020: infondatezza delle q.l.c. dell’art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 134 del 2021 in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, della l. n. 3 del 2019, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla l. n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost………………………………………………….…7
I.3. Divieto di concessione della sospensione condizionale della pena in caso di precedente condanna a pena detentiva superiore ai limiti previsti ex lege, anche in ipotesi di riabilitazione: illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen.; non fondatezza della q.l.c. dell’art. 178, ultimo inciso, cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, 5 e 27 Cost. ……………………10
I.4. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.; inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 131-bis, terzo comma, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost………………………………………………………………………………………… 12
I.5. Consumazione del reato e configurabilità del tentativo di rapina impropria: infondatezza della q.l.c. dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l'impossessamento», sollevate in riferimento all’art. 3 Cost……..14
PARTE II. PROCEDURA PENALE............................................................................................................. 17
II.1. Misure cautelari: inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU. ................................................................................................................................... 17
II.2. Incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell’esecuzione che si sia pronunciato o abbia concorso a pronunciare ordinanza sull’istanza di revoca di sentenze irrevocabili di condanna per bis in idem: illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen................................... 18
PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE................................................................................................... 20
III.1. Isolamento disciplinare: inammissibilità delle q.l.c. degli artt. 33, comma 1, lett. b), e 39, primo comma, n. 5), ord. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., nonché, in via subordinata, l'art. 40 ord. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., nonché, in via subordinata, l'art. 40 ord. pen., sollevata in riferimento all'art. 15 Cost. .......................................................... 20
PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: a) IN GENERE...................................................... 23
IV.1. Reato di omessa custodia di armi per inosservanza, da parte del detentore comune, dell’obbligo di assicurarne la custodia con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica: infondatezza delle q.l.c. del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU; inammissibilità delle q.l.c. aventi il medesimo oggetto, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost………………….23
IV.2. Favoreggiamento della prostituzione: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 3, primo comma, n. 8), della legge n. 75 del 1958, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione «da due a sei anni» anziché «fino a sei anni» o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost................................................................................................................................................ 26
IV.3. Utilizzo o resa di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 7, comma 1, del d. l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza» rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. ................................................................................................................ 29
PARTE V. LEGISLAZIONE SPECIALE: b) IMMIGRAZIONE............................................. 32
V.1. Permanenza nel CPR fino alla decisione sulla convalida dell’ulteriore provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato nei confronti del richiedente che abbia presentato domanda di protezione internazionale in un centro di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998: inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 37 del 2025, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 CEDU, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CDFUE.......................................................................................................................................... 32